
Se sia o meno possibile fare di mestiere l’Operatore Olistico e come è un interrogativo va avanti da molti anni, vediamo di fare chiarezza una volta per tutte: Ebbene si è perfettamente legale praticare come operatore olistico in Italia, per farlo analizziamo in breve le leggi che ci tutelano e i criteri di sano buonsenso del nostro settore.
Le discipline olistiche hanno visto negli ultimi anni un boom di crescita pazzesco, c’è chi la prende male e c’è chi come il sottoscritto esulta. Grazie al lavoro di divulgazione degli ultimi decenni siamo arrivati a vedere persino serie netflix dedicate alle costellazioni familiari nelle quali si parla dei problemi e dei luoghi comuni di questo settore – ma entrando nella cultura di massa sono sorti anche dei problemi – o meglio si sono accentuati dei problemi già esistenti.
DUE CRITERI DI SANO BUONSENSO
1) L’operatore è una persona che ha guarito le proprie cicatrici e domato i propri mostri nascosti, oppure ne è consapevole ed evita per questo di proiettarli su coloro che assiste.
Questo è un punto fondamentale – troppi operatori a mio avviso si improvvisano senza avere sviluppato la minima capacità di lavorare sul proprio dolore, anzi ne sono scappati a gambe levate e si sono abituati a creare veri muri e a tappare il dolore altrui anziché scioglierlo. Questo li allontana da una reale “guarigione spirituale” e rende distorte le loro capacità percettive.
2) È necessario coltivare la pratica personale, su sé stessi prima che sugli altri. È impensabile applicare su altri un metodo – specie se “energetico” – che noi in prima persona non usiamo su noi stessi. Eppure ho conosciuto tanti operatori di questo settore che con orgoglio dicevano “io pratico solo sugli altri”. Mhà..
Passiamo invece a cosa dicono le leggi in Italia e quali regolano il nostro settore.
LEGGI DI RIFERIMENTO
• Legge 4/2013 – Professioni non organizzate. Riconosce tutte le professioni non regolamentate, cioè prive di ordini professionali i quali richiedono per poterci entrare un esame di stato e una laurea specifica. Questa legge riguarda pertanto tutti i lavoratori autonomi la cui professione non ricade in un ordine o albo professionale, quindi dal panettiere al calciatore, dall’operatore olistico al CEO di un azienza.
⇒ Secondo questa legge se hai le competenze, trovi qualcuno disposto a pagare i tuoi servizi, non sei abusivo (es fai il dentista senza laurea) e non violi nessuna legge allora puoi praticare come professione quello che vuoi.
Per assurdo potresti anche farti pagare per coccolare i gattini full-time, ma ad esempio non potresti fare di un mestiere il lanciatore di pomodori marci in faccia alla gente che aspetta l’autobus perchè sarebbe vagamente illegale.
LINK alla legge sulla Gazzetta Ufficiale
• Legge Regionale Veneto n. 8/2018 – Discipline del benessere e bio-naturali. Riconosce e regola le attività finalizzate alla promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita della persona e specifica molto chiaramente come l’operatore olistico possa praticare a beneficio delle risorse vitali nelle persone purchè non sia fatta sostituzione alle terapie mediche.
LINK alla legge di Regione Veneto sulla Gazzetta Ufficiale
• Regione Toscana – Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2005, “Discipline del benessere e bio-naturali”. Molto simile alla precedente legge, specifica inoltre che sono incluse: “le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.”
Viene anche specificato come tali pratiche non debbano curare patologie specifiche, ne essere “riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario”.
LINK alla legge di Regione Toscana sulla Gazzetta Ufficiale
• Regione Lombardia – Legge Regionale n. 2 del 1 febbraio 2005, “Norme in materia di discipline bio-naturali”. Specifica come le discipline bio-naturali, cito testualmente “consistono in attivita’ e pratiche che hanno per finalita’ il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.”
LINK alla legge di Regione Lombardia sulla Gazzetta Ufficiale
IN PRATICA COSA CI VIENE DETTO DA QUESTE LEGGI?
Queste tre leggi regionali sono molto simili e se le leggiamo troviamo gli stessi punti:
L’operatore olistico pratica discipline che portano al miglioramento della qualità della vita, anche tramite la stimolazione e il recupero delle risorse vitali della persona. E per descrivere tali pratiche vengono usate apertamente parole come: naturale, benessere, psicosomatico (in Toscana) ed energetico.
Non interferenza con le terapie mediche né finalità di sostituirsi al sistema sanitario nazionale. Le professioni olistiche non vengono considerate sanitarie ma del benessere.
Viene indicata come necessaria una adeguata formazione, ma le regioni lasciano la formazione e la sua valutazione ai singoli e alle associazioni di categoria.
In definitiva è chiaro e comprensibile a chiunque che la pratica olistica è legale e consentita in Italia, purchè si occupi del benessere olistico, delle risorse vitali, non si prescrivano farmaci e\o sostituiscano terapie mediche e ci sia una seria formazione alle spalle. E va da sé che parlare di Chakra, Campi Eterici, Meridiani, Anima, collegamenti fra organi ed emozioni, ecc.. è benessere olistico al 100%.
E LA RICALIBRAZIONE PLANETARIA?
In quanto pratica olistica ricade sotto quanto indicato, in più dal Luglio 2025 la figura dell’Operatore Olistico in Metodo F-Aurea di Ricalibrazione Planetaria, è certificata come professione da FAC Certifica, la quale con standard europeo si occupa di verificare la coerenza fra ciò che viene imparato nella Ricalibrazione e ciò che l’operatore sa effettivamente fare. La certificazione avviene con il superamento di un esame al termine del percorso di Ricalibrazione e del Tirocinio formativo.
Quindi ancora una volta si, la Ricalibrazione Planetaria può venire praticata come professione in piena legalità.
Iscriviti per ricevere le ultime novità
(Non condividiamo i tuoi dati con nessuno, l’indirizzo eMail è necessario per poter spedire le news)

